MAESTRI DI SCI ESCLUSI REPLICANO AL COLLEGIO REGIONALE

Il Collegio regionale ignora (o meglio fa finta di ignorare) che il ricorso è stato accolto non in relazione alla questione citata  (che il TAR ha comunque esaminato come stimolo per il legislatore regionale onde rimediare alla evidente incostituzionalità)  ma in relazione alla circostanza che il regolamento applicato dal Collegio regionale anche per la procedura elettiva in questione NON era stato approvato dalla Regione Abruzzo e, quindi, era inefficace ed inapplicabile per evidente violazione sia della legge quadro sia della legge regionale. Lo sottolineano i maestri di sci esclusi dal collegio regionale.

 

In particolare, secondo i maestri di sci, l’art. 13, comma 5, della legge quadro n. 81/1991, nell’attribuire alle Regioni la vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci, dispone che “l’approvazione” dei Regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3 spettano alla competente autorità regionale ed infatti, l’art. 13, comma 3, lett. d) attribuisce all’Assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci il solo potere di adottare i Regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo.

Coerentemente sia la L.R. n. 94/96 (di attuazione della legge quadro)  sia la successiva L.R. n. 39/2012 (che ha sostituto quella del 1996) all’art. 16, comma 3, lett. d) si sono limitate a ribadire – e non potevano fare altrimenti –  il solo potere di “adozione” dei regolamenti da parte dell’Assemblea del Collegio regionale, restando riservato alla Regione il potere della relativa “approvazione” previsto inderogabilmente dalla legge quadro.

Non a caso, nella vigenza della L.R. n. 94/96 (il cui art. 16, comma 3, è identico a quello della L.R. n. 39/2012) ilRegolamento relativo al funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci Abruzzo era stato “approvato” con Decreto del Presidente della Giunta Regionale recante “REGOLAMENTO 28 settembre 1999, n. 3. L.R. n. 94/1996 – Regolamento relativo al funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci”, pubblicato nel BURA 29 ottobre 1999, n. 41.

 

Diversamente il Regolamento del 2013 e tutte le successive modifiche sono stati solo adottati dall’Assemblea del Collegio regionale ma quest’ultimo non si è neppure premurato di inviarlo alla Regione ai fini della relativa approvazione prescritta dalla legge quadro e necessaria per rendere efficace ed applicabile lo stesso Regolamento ed ogni relativa modifica.

E’, quindi, sin troppo evidente che questa mancanza sia del tutto ingiustificata ed imputabile al Consiglio direttivo del Collegio regionale che ha violato o, comunque, ignorato inescusabilmente la specifica e così rilevante disposizione della legge quadro.

 

Ne deriva che, come espressamente riconosciuto dalla sentenza del TAR, l’unico regolamento del Collegio regionale approvato dalla Regione e, quindi, efficace ed applicabile era ed è tuttora quello del 1999 che, per usare le parole del TAR, “si inserisce nel sistema delle fonti normative regionali come atto-fonte avente natura giuridica di “regolamento regionale” e non è stato ad oggi formalmente abrogato a seguito della revisione della disciplina attuata con la L.R. n. 39/2012”.

 

Ma non è tutto perché l’art. 1 di questo Regolamento regionale prevede espressamente che “Del Collegio fanno parte tutti i maestri di sci iscritti nell’Albo professionale della Regione nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità”, recependo così la specificafondamentale disposizione della legge quadro che, quindi, risulta violata dal Collegio regionale anche per tale via, per avere escluso dal diritto di elettorato attivo e passivo i maestri di sci non attivi ma comunque da ritenersi appartenenti, per legge e per regolamento vigente, al Collegio regionale.