MAESTRI DI SCI ESCLUSI REPLICANO AL COLLEGIO REGIONALE
Il Collegio regionale ignora (o meglio fa finta di ignorare) che il ricorso รจ stato accolto non in relazione alla questione citata ย (che il TAR ha comunque esaminato come stimolo per il legislatore regionale onde rimediare alla evidente incostituzionalitร ) ย ma in relazione alla circostanza che il regolamento applicato dal Collegio regionale anche per la procedura elettiva in questione NON era stato approvato dalla Regione Abruzzo e, quindi, era inefficace ed inapplicabile per evidente violazione sia della legge quadro sia della legge regionale. Lo sottolineano i maestri di sci esclusi dal collegio regionale.
In particolare, secondo i maestri di sci, lโart. 13, comma 5, della legge quadro n. 81/1991, nellโattribuire alle Regioni la vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci, dispone che โl’approvazioneโ dei Regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3 spettano alla competente autoritร regionale ed infatti, lโart. 13, comma 3, lett. d) attribuisce allโAssemblea del Collegio regionale dei maestri di sci il solo potere di โadottareโ i Regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo.
Coerentemente sia la L.R. n. 94/96 (di attuazione della legge quadro) ย sia la successiva L.R. n. 39/2012 (che ha sostituto quella del 1996) allโart. 16, comma 3, lett. d) si sono limitate a ribadire โ e non potevano fare altrimenti – ย il solo potere di โadozioneโ dei regolamenti da parte dellโAssemblea del Collegio regionale, restando riservato alla Regione il potere della relativa โapprovazioneโ previsto inderogabilmente dalla legge quadro.
Non a caso, nella vigenza della L.R. n. 94/96 (il cui art. 16, comma 3, รจ identico a quello della L.R. n. 39/2012) ilRegolamento relativo al funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci Abruzzo era stato โapprovatoโ con Decreto del Presidente della Giunta Regionale recante โREGOLAMENTO 28 settembre 1999, n. 3. L.R. n. 94/1996 – Regolamento relativo al funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sciโ, pubblicato nel BURA 29 ottobre 1999, n. 41.
Diversamente il Regolamento del 2013 e tutte le successive modifiche sono stati solo adottati dallโAssemblea del Collegio regionale ma questโultimo non si รจ neppure premurato di inviarlo alla Regione ai fini della relativa approvazione prescritta dalla legge quadro e necessaria per rendere efficace ed applicabile lo stesso Regolamento ed ogni relativa modifica.
Eโ, quindi, sin troppo evidente che questa mancanza sia del tutto ingiustificata ed imputabile al Consiglio direttivo del Collegio regionale che ha violato o, comunque, ignorato inescusabilmente la specifica e cosรฌ rilevante disposizione della legge quadro.
Ne deriva che, come espressamente riconosciuto dalla sentenza del TAR, lโunico regolamento del Collegio regionale approvato dalla Regione e, quindi, efficace ed applicabile era ed รจ tuttora quello del 1999 che, per usare le parole del TAR, โsi inserisce nel sistema delle fonti normative regionali come atto-fonte avente natura giuridica di โregolamento regionaleโ e non รจ stato ad oggi formalmente abrogato a seguito della revisione della disciplina attuata con la L.R. n. 39/2012โ.
Ma non รจ tutto perchรฉ lโart. 1 di questo Regolamento regionale prevede espressamente che โDel Collegio fanno parte tutti i maestri di sci iscritti nell’Albo professionale della Regione noncheฬ i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l’attivitaฬ per anzianitaฬ o per invaliditaฬโ, recependo cosรฌ la specificafondamentale disposizione della legge quadro che, quindi, risulta violata dal Collegio regionale anche per tale via, per avere escluso dal diritto di elettorato attivo e passivo i maestri di sci non attivi ma comunque da ritenersi appartenenti, per legge e per regolamento vigente, al Collegio regionale.