OFFESE SUL WEB TERESA NANNARONE, NOVE MESI A DI SIMONE

Nove mesi di reclusione, 400 euro euro di multa e una provvisionale immediatamente esecutiva di 5 mila euro oltre al risarcimento da liquidare in sede civile. ƈ questa la pena inflitta dal giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, a Giovanni Di Simone, 65enne di Goriano Sicoli, finito sotto processo per ā€œbody shamingā€ nei confronti della consigliera comunale, Teresa Nannarone. La vicenda si riferisce a un commento sessista e offensivo, apparso nel 2019 in calce ad un articolo di una testata on Line, attraverso il quale, facendo riferimento alle violenze subite da Pamela e DesirĆ©e ad opera di alcuni immigrati, definiva ā€œvecchia e scaltraā€ la Nannarone , ritenendola per questo ā€œimprobabile oggetto di stuproā€. Un commento che, allā€™epoca dei fatti, si inseriva nel novero delle offese sessiste rivolte alla Nannarone, rea di aver esposto uno striscione dal suo studio professionale con la scritta ā€œempio ĆØ colui che non accoglie lo stranieroā€, in occasione del comizio elettorale del leader della Lega, Matteo Salvini. Per quel commento denigratorio e offensivo, lā€™imputato era stato giĆ  condannato dalla Procura con apposito decreto, successivamente impugnato davanti al giudice monocratico che ha aggravato la condanna. Non solo una multa da 400 euro ma anche nove mesi di reclusione, provvisionale e risarcimento da liquidare alla parte civile, rappresenta dallā€™avvocato, Vincenzo Colaiacovo.

Riceviamo da Di Simone e pubblichiamo;

Lamento la violazione del giusto processo art. 111 della Costituzione, in quanto in sede di audizione sono stato piĆ¹ volte interrotto dal Giudice non potendo completamente esprimermi a mia Ā difesa secondo i principali diritti di ogni cittadino italiano. Altrimenti avrei aggiunto, di non avere nulla a che fare con il giornalista Andrea Giambruno come ha voluto rimarcare l’avv. Vincenzo Colaiacovo, ma piĆ¹ semplicemente che “Lo Stupro” nella Italia Cattolica, non puĆ² essere un reato dalla introduzione del Codice Zanardelli, e non per caso, quando di piĆ¹ per non confliggere anche diplomaticamente ed in quel periodo storico con il Codice di Diritto Canonico, se con il “Decreto di Graziano” del 1046 ĆØ considerato specificatamente come “Deflorazione Illecita di Donna Vergine” come tra l’altro bene insegna il sommo San Tommaso d’Aquino nella Summa Teologica per la trattazione delle sei specie della Lussuria, in una ipotetica perciĆ² fattispecie che; eccetto sempre possibili miracoli; non piĆ¹ si potrebbe verificare in donne di cultura giuridica, madri di famiglia. Contesto, inoltre, Ā la esplicazione di VECCHIA senza accento alcuno, cosƬ come ĆØ stata unilateralmente recepita, in quanto ĆØ un omografo grammaticale che con l’accento grave di vĆØcchia significa certamente donna avanti negli anni in quanto proveniente dal Latino VETUS. mentre con l’accento acuto di vĆ©cchia al contrario proveniente dal Latino VITULUS significa ITALIA come paese dei Vitelli, difatti in Goriano Sicoli paese tra l’altro di Santa Gemma “Virgo in Capillis” esiste per antichissima accezione risalente alla Capitale Corfinio, MONTE VICCHIO, che non si richiama a Monte dei Vecchi, ma bensƬ a Monte appartenente e fedele all’ ITALIA . Annuncia perciĆ² sicurissimo Appello in quanto si ritiene vittima di ulteriore errore giudiziario.

 

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