PINGUE AVVERTE IL COMUNE: A RISCHIO L’AFFIDAMENTO IN HOUSE AL COGESA

E’ a rischio l’affidamento in house del Comune di Sulmona al Cogesa. L’allarme viene lanciato dal consigliere comunale Fabio Pingue in una lettera ai sindaci di Sulmona, Annamaria Casini e dellā€™Aquila Pierluigi Biondi e allā€™amministratore unico di Cogesa, Vincenzo Margiotta Ā oltre che ai presidenti delle commissioni Controllo e Garanzia di Sulmona e Lā€™Aquila in merito alle criticitĆ  riguardo la partecipazione di ASM spa in Cogesa spa. Pingue chiede di fare luce sul fatto che leĀ recenti modifiche apportate da Cogesa al proprio statuto, con le quali si ĆØ consentito di ammettere nella compagine societaria anche societĆ  partecipate, non siano state oggetto di approvazione dai parte dei consigli comunali giĆ  soci, con evidenti dubbi di regolaritĆ  della modificazione introdotta. “L’acquisto azionario da parte di Asm, non ĆØ supportato da nessun atto autorizzativo da parte degli organi deliberativi del Comune dell’Aquila e, dunque, appare privo di reale efficacia – continua il capogruppo di Avanti Sulmona – ad Asm sono state applicate da Cogesa, ormai da mesi, le tariffe agevolate previste per i soli soci. Beneficio, quantificabile in circa euro 200mila euro, di cui la partecipata aquilana si sarebbe avvantaggiata Ā senza legittimo titolo”. Infine Pingue osserva che “aĀ seguito delle intervenute dimissioni del precedente Amministratore di Asm spa, ĆØ stato recentemente affidato l’incarico a Paolo Federico che, in quanto anche sindaco del Comune di Navelli, eserciterebbe nell’assemblea Cogesa, il diritto di voto per entrambi gli enti, con patente conflitto di interessi”. “Questi atti, se non prontamente ovviati, comporteranno effetti gravemente pregiudizievoli sia per il Comune dell’Aquila, che per Asm spa, Cogesa spa. e anche per il Comune di Sulmona – avverte Pingue – quest’ultimo, in particolare, potrebbe riscontrare serie difficoltĆ  nel procedere al rinnovo dell’affidamento diretto dei servizi a Cogesa spa, anche a fronte della sentenza di condanna giĆ  subita, qualora non avesse l’assoluta certezza che il requisito della prevalenza, necessario per la conservazione della natura di ente in house, non sia in alcun modo revocabile in dubbio”.