RINVIATA A GIUDIZIO PER CALUNNIA, LA PRECISAZIONE DELLA DIFESA

“Il Collegio di Garanzia sui Procedimenti Disciplinari dell’Ivass, con provvedimento del 16 aprile
2013 – mai impugnato dalla signora U.L. e, quindi, definitivo – infliggeva alla stessa una sanzione
disciplinare per essersi appropriata di  somme riscosse a titolo di premi assicurativi per un ammontare di 7 mila euro circa”.  E’ la precisazione che arriva dall’avvocato Daniele Di Bartolo, difensore di Cristina Presutti, rinviata a giudizio giovedì scorso, per calunnia nei confronti di una collega che la donna aveva denunciato per appropriazione indebita e che il giudice ha prosciolto. “Il provvedimento dell’Ivass giunto da Roma a Sulmona”,  prosegue il legale in una nota “non ha ottenuto la giusta considerazione, tanto che la vicenda si è capovolta in un rinvio a giudizio per  calunnia, nei confronti della signora Presutti, giudizio che è stato fissato nell’udienza preliminare del 25 febbraio al prossimo 4 ottobre”. Sottolinea l’avvocato che la signora U.L. era una subagente dell’Agenzia Generale di cui la signora Presutti è uno dei titolari. Sostiene, inoltre, la difesa, che “le grette motivazioni che avrebbero spinto la signora Presutti a denunciare la ex subagente, sono frutto di mere ed arbitrarie deduzioni dell’autore dell’articolo, prive di alcun riscontro documentale all’interno del fascicolo processuale, che comprende ben 17 prove testimoniali”.  Bisogna tuttavia sottolineare che è stata la difesa di U.L. a sostenere che l’azione giudiziaria intrapresa dalla Presutti nei confronti della sua cliente sia stata mossa da gelosia sul lavoro. Una tesi difensiva mai contestata dal giudice tanto che U.L. è stata prosciolta in sede di udienza preliminare mentre a finire sotto processo è stata Cristina Presutti con l’accusa di calunnia.