ACCESSO AGLI ATTI NEGATO: CONDANNATO IL COMUNE DI SULMONA
Il TAR ha accolto il ricorso dell’avvocata Marina Fracassi e ordinato la consegna dei documenti necessari alla sua difesa. La spesa approda domani nel consiglio comunale convocato d’urgenza.
SULMONA – Il diniego di accesso agli atti costa al Comune circa duemila euro di spese legali. Il pagamento sarà tra i punti all’esame del consiglio comunale convocato d’urgenza per domani, dopo la sentenza con cui il TAR Abruzzo ha dato ragione all’avvocata Marina Fracassi, coordinatrice e responsabile dell’Ufficio legale dell’ente.
La Sezione Prima del Tribunale amministrativo regionale, lo scorso maggio, ha accolto il suo ricorso, ordinando al Comune di consegnare i documenti richiesti e condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.
All’origine della controversia ci sono i dissensi organizzativi emersi nell’Ufficio legale tra Fracassi e due colleghi arrivati attraverso una procedura di mobilità interna. Nel novembre 2025 uno dei due, l’avvocato Antonio Pecilli, aveva presentato tramite i propri legali una richiesta di risarcimento danni nei confronti della responsabile, contestandole presunte condotte illecite o omissive.
Per predisporre la propria difesa in sede civile, Fracassi aveva chiesto di consultare tutte le comunicazioni, le istanze e le diffide inviate dai due colleghi al sindaco, al segretario generale e all’amministrazione tra dicembre 2022 e dicembre 2025.
Dopo un iniziale silenzio, il Comune aveva respinto la domanda. L’ente sosteneva che la richiesta fosse generica, mancasse degli estremi di protocollo e fosse diretta a un controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Aveva inoltre motivato il diniego con la necessità di una complessa elaborazione dei dati per individuare la documentazione.
Argomenti che il TAR non ha condiviso. I giudici hanno riconosciuto alla ricorrente un interesse concreto, diretto e attuale a ottenere gli atti, necessari per esercitare il diritto di difesa rispetto alle pretese risarcitorie del collega.
Anche la richiesta, secondo il Tribunale, era sufficientemente precisa: indicava i mittenti, i destinatari, il periodo di riferimento e l’oggetto dei documenti. Elementi ritenuti adeguati a consentire all’amministrazione di individuare gli atti.
Il TAR ha infine chiarito che cercare documenti protocollati nei sistemi gestionali del Comune, attraverso i nominativi degli interessati, costituisce una semplice consultazione informatica. Non richiede una complessa elaborazione dei dati e non configura un controllo generalizzato sull’operato dell’ente.
La pronuncia riguarda dunque il diritto di accesso alla documentazione, senza entrare nel merito delle contestazioni tra i professionisti. Ora la conseguenza economica del diniego arriva in aula: il consiglio comunale dovrà esaminare il pagamento delle spese poste a carico dell’amministrazione.


