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A CIASCUNO LA PROPRIA SEPOLTURA

9 settembre 1888

A CIASCUNO LA PROPRIA SEPOLTURA

«Nell’attesa del regolamento comunale per il servizio del pubblico cimitero» si legge nella delibera del regio Delegato prefettizio datata 9 settembre 1888 «non è più tollerabile che un paese civile, qual è Sulmona, possa lasciare che i suoi morti privilegiati o no abbiano ad ammonticchiarsi tutti assieme in una sola fossa carnaria. Inoltre, considerato che i morti in città non vengono generalmente trasportati fino al Cimitero ma vengono invece deposti a metà strada, cioè ai piedi di una croce piantata nel crocevia di S. Pasquale di dove i becchini sogliono trasportarli poi a tutto loro agio al cimitero, si delibera:

  1.   D’ora innanzi ciascun cadavere avrà la sua cassa speciale. Dovrà quindi cessare immediatamente l’uso invalso finora di tumulare più cadaveri in una sola fossa;
  2.   è fatto obbligo ai Becchini di colmare entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della presente la grande fossa ora esistente e che pare minacci inghiottire tutta Sul-mona;
  3.   è vietato a chicchessia di posare d’ora innanzi anche solo per breve istante sulla pubblica Via le casse dei morti durante il loro trasporto al Cimitero;
  4.   durante tale trasporto, le persone che lo eseguono potranno bensì fermarsi lungo la via onde riposarsi, ma in tale caso non potranno per qualsivoglia causa allontanarsi dal cadavere se non dopo averlo depositato nel pubblico cimitero. I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge».

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