CONCESSIONI BALNEARI: I SINDACATI CHIEDONO INCONTRI MINISTERIALI PER BANDI DI GARA E TUTELA LAVORATORI
ROMA ā Con una nuova missiva indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero del Turismo le organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs reiterano la richiesta di un incontro urgente, non più rinviabile, sui contenuti dello schema dei bandi di gara per la nuova assegnazione delle concessioni demaniali balneari, fluviali e lacuali con finalitĆ turistico-ricreative.
Le organizzazioni sindacali ricordano che all’interno degli stabilimenti balneari e delle attivitĆ di ristorazione che insistono su aree demaniali sono occupati migliaia di lavoratrici e lavoratori, la cui tutela deve essere garantita nel passaggio dal concessionario uscente al subentrante.
PerchĆ© ciò avvenga ĆØ fondamentale – come era stato chiarito nella nota inviata il 13 aprile e rimasta senza riscontro – che lo schema di bando tipo preveda, facendo riferimento a quanto stabilito dal Codice degli Appalti Pubblici, clausole di continuitĆ lavorativa per il personale giĆ impiegato presso il concessionario uscente. Ć necessario inoltre garantire lāapplicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Va prevista anche la decadenza dalla concessione in caso di violazioni della normativa in materia di lavoro.
Allo stato attuale, la legge 118/2022, che ha stabilito la fine della proroga automatica delle concessioni, prevede, tra i criteri di valutazione delle offerte, l’impegno ad assumere personale di etĆ inferiore ai 36 anni e a confermare, rispetto agli organici giĆ esistenti, solo quanti da quella attivitĆ ricavano l’unica fonte di reddito per sĆ© e per la famiglia. Criteri che le organizzazioni sindacali giudicano insufficienti e di carattere discriminatorio nell’ottica di una reale ed efficace tutela occupazionale di tutta la platea delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente impegnata.
“L’introduzione nello schema di bando tipo dei tre elementi fondamentali richiesti garantirebbe la continuitĆ dellāoccupazione e la sua qualitĆ . Contribuirebbe in maniera significativa anche a prevenire fenomeni di dumping contrattuale, di lavoro irregolare e violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro spesso rilevati dalle visite ispettive ā hanno dichiarato le tre organizzazioni sindacali ā fenomeni che dequalificano il lavoro nel settore del Turismo e alimentano irregolaritĆ e sfruttamento di lavoratrici e lavoratori spesso sottopagati e che possono, come in questo caso, essere scongiurati attraverso strumenti come quello della contrattazione di anticipo”.





I BALNEARI chiedono al GOVERNO, alle REGIONI ed ai COMUNI la CORRETTA APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO
Il diritto italiano
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 181 del 2024, i Giudici hanno precisato che:
ā Lāaspetto essenziale ĆØ che la legge non ha osservato un “obbligo comunitarioā ed ĆØ, per questa ragione, costituzionalmente illegittima. Lāobbligo dello Stato ĆØ quello di assicurare il rispetto del diritto eurounitario e il principio di preminenza; tale obbligo ĆØ violato, sia se il contrasto riguarda la Carta dei diritti fondamentali, sia se il conflitto riguarda unāaltra normativa del diritto dellāUnione.
ā Fermo restando, infatti, che allāobbligo di applicare le disposizioni dotate di effetti diretti sono soggetti non solo tutti i giudici, ma anche la stessa pubblica amministrazione ā sicchĆ© ove vi sia una normativa interna incompatibile con dette disposizioni essa non deve trovare applicazione.
Il diritto dellāUnione
Diritto primario, Trattato TFUE.
Lāarticolo 266, prevede che ālāistituzione, lāorgano o lāorganismo da cui emana lāatto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che lāesecuzione della sentenza della Corte di giustizia dellāUnione europea comporta.
Lāarticolo 267, La Corte di giustizia dellāUnione europea ĆØ competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sullāinterpretazione dei trattati;
b) sulla validitĆ e lāinterpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli
organismi dellāUnione.
Dalla direttiva 2006/123, Bolkestein, i considerando 9 e 62 cosƬ recitano:
(9) La presente direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano lāaccesso allāattivitĆ di servizi o il suo esercizio.
Pertanto, essa non si applica a requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e l’uso delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie nonchĆ© le sanzioni amministrative comminate per inosservanza di tali norme che non disciplinano o non influenzano specificatamente l’attivitĆ di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attivitĆ economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato.
(62) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivitĆ sia limitato per via della scarsitĆ delle risorse naturali o delle capacitĆ tecniche, (questo ĆØ lāesempio della Commissione UE, nella proposta -COM (2004) 2 definitivo/2: la concessione di frequenze di radio analogica o per la gestione di una infrastruttura idroelettrica) ĆØ opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, (ā¦.). La presente disposizione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri limitino il numero di autorizzazioni per ragioni diverse dalla scarsitĆ delle risorse naturali o delle capacitĆ tecniche (quali i Piani di utilizzo demaniali. -PUD). Le autorizzazioni in questione dovrebbero comunque ottemperare alle altre disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione.
Lāarticolo 3, paragrafo 2, dispone:
(2) La presente direttiva non riguarda le norme di diritto internazionale privato, in particolare quelle che disciplinano la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, (quali i contratti di concessione di beni pubblici) (ā¦..).
Lāarticolo 12, ai paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue:
(1) Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivitĆ sia limitato per via della scarsitĆ delle risorse naturali o delle capacitĆ tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialitĆ e di trasparenza e preveda, in particolare, unāadeguata pubblicitĆ dellāavvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.
(2) Nei casi di cui al paragrafo 1 lāautorizzazione ĆØ rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico nĆ© accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.
(3) Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dellāambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi dāinteresse generale conformi al diritto comunitario.
La Corte UE, nelle sentenze di seguito riportate sullāinterpretazione del diritto comunitario, cosƬ si ĆØ espressa:
1) nella sentenza del 25 ottobre 2007, C-174/2006, ha stabilito che un rapporto giuridico quale quello in discussione nella causa principale, nell’ambito del quale ad un soggetto ĆØ concesso il diritto di occupare e di usare, in modo anche esclusivo, un bene pubblico, specificamente zone del demanio marittimo, per una durata limitata e dietro corrispettivo, rientra nella nozione di Ā«locazione di beni immobiliĀ».
Per questo, un rapporto giuridico, quale la āconcessione demaniale marittima,ā costituisce unāipotesi di locazione di bene immobile esente da IVA. (La Dir. 2006/123, articolo 3, paragrafo 2, sentenza del Consiglio di Stato, n. 8266, del 24/10/2025)
2) nella sentenza del 14 luglio 2016, Promoimpresa, per ātreā volte la Corte ha evidenziato la necessitĆ della āverifica della scarsitĆ ā delle spiagge, demandando al Giudice nazionale la verifica di tale requisito e precisa, āche ĆØ con questa āriservaā che la Corte risponde alle questioni sollevateā.
Al punto 47, inoltre: ācome sottolinea la Commissione, le concessioni vertono non su una prestazione di servizi determinata dellāente aggiudicatore, bensƬ sullāautorizzazione ad esercitare unāattivitĆ economica in unāarea demaniale. Ne risulta che le concessioni di cui ai procedimenti principali non rientrano nella categoria delle concessioni di serviziā.
E al punto 48, unāinterpretazione siffatta ĆØ inoltre corroborata dal considerando 15 della direttiva 2014/23.
Questāultimo precisa, infatti, che taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni, mediante i quali lo Stato fissa unicamente le condizioni generali dāuso dei beni o delle risorse in questione, senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come Ā«concessione di serviziĀ» ai sensi di tale direttiva.
Il considerando 15 nella parte non citata, cosƬ continua: āCiò vale di norma per i contratti di locazione di beni o terreni di natura pubblica che generalmente contengono i termini che regolano la presa di possesso da parte del conduttore, la destinazione dāuso del bene immobile, gli obblighi del locatore e del conduttore per quanto riguarda la manutenzione del bene immobile, la durata della locazione e la restituzione del possesso del bene immobile al locatore, il canone e le spese accessorie a carico del conduttoreā.
Il considerando 14, della direttiva 2014/23, non citato nella sentenza, precisa che non dovrebbero configurarsi come āconcessioniā determinati atti dello Stato quali āautorizzazioni o licenzeā, con cui lo Stato membro o una sua autoritĆ pubblica stabiliscono le condizioni per lāesercizio di unāattivitĆ economica. Nel caso di tali atti dello Stato membro, si applicano le disposizioni specifiche della direttiva 2006/123/CE.
3) nella sentenza del 30/1/2018, Visser, al punto 99, precisa che l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 14 e l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, che vertono, rispettivamente, sui regimi di autorizzazione, sui requisiti vietati e sui requisiti da valutare, non fanno riferimento ad alcun āaspetto transfrontalieroā.
Dai punti 114 e successivi, nel caso di un Piano urbanistico, (cosƬ come un Piano di Utilizzo degli Arenili) gli articoli da 9 a 13 della direttiva Bolkestein, non sono applicabili a tali norme.
Precisa, inoltre, che conformemente allāarticolo 4, punto 6, di tale direttiva, per Ā«regime di autorizzazioneĀ», ai fini della direttiva medesima, si deve intendere, Ā«qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad unāautoritĆ competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa allāaccesso ad unāattivitĆ di servizio o al suo esercizioĀ».
Nel caso di specie, risulta che il piano regolatore di cui al procedimento principale non rientri in tale nozione.
E al punto 121, precisa che, dal considerando 9, della direttiva 2006/123, questāultima Ā«si applica unicamente ai requisiti che influenzano lāaccesso allāattivitĆ di servizi o il suo esercizioĀ», il che esclude, di conseguenza, requisiti come le norme riguardanti lo sviluppo e lāuso delle terre, la pianificazione urbana e rurale, norme che non disciplinano o non influenzano specificatamente lāattivitĆ di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attivitĆ economica.
In ultimo, punto 135, ai sensi dellāarticolo 4, punto 8, della direttiva 2006/123, letto alla luce del considerando 40 della stessa, un
simile obiettivo di protezione dellāambiente urbano può costituire un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare una restrizione territoriale come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
4) nella sentenza del 20 aprile 2023, Ginosa, al punto 49, alla luce delle considerazioni che precedono lāarticolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la scarsitĆ delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su unāanalisi del territorio costiero del comune in questione.
Al punto 66, inoltre, nel caso di specie, risulta dallo stesso tenore letterale dellāarticolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivitĆ sia limitato per via della scarsitĆ delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialitĆ e trasparenza e preveda, in particolare, unāadeguata pubblicitĆ dellāavvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.
Al punto 68, quanto allāarticolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, esso dispone in particolare che unāautorizzazione, āqualeā (cosƬ come) una concessione di occupazione del demanio marittimo, sia rilasciata per una durata limitata adeguata e non possa prevedere la procedura di rinnovo automatico.
Al punto 71, precisa poi, che tale obbligo e tale divieto si applichino solo nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivitĆ sia limitato per via della scarsitĆ delle risorse naturali utilizzabili, le quali devono essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata dallāamministrazione competente sotto il controllo di un giudice nazionale.
E al punto 77, secondo una giurisprudenza costante della Corte UE, lāamministrazione, anche comunale, ĆØ tenuta, al PARI del Giudice nazionale, ad applicare le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva.
5) nella sentenza del 11 luglio 2024, la Corte UE sostiene che la direttiva 2006/123, Bolkestein, non si applica a questioni antecedenti la sua entrata in vigore nel 2009.
6) nellāordinanza del 4 giugno 2025, al punto 24, la Corte UE precisa che ai sensi dellāarticolo 99 del proprio regolamento di procedura, può statuire in qualsiasi momento con lāordinanza motivata, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza.
Al punto 40, āsotto un secondo profilo, al punto 58 della sentenza dellā11 luglio 2024, ā¦ā¦, la Corte ha dichiarato, in una situazione analoga, che il rinnovo di una concessione di occupazione del demanio pubblico marittimo si traduce nella successione di due titoli di occupazione di tale demanio e non nella perpetuazione o nella proroga del primo.ā
Al punto 42, ālāarticolo 44 della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che concessioni demaniali marittime gestite per finalitĆ turistico-ricreative, rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente a tale data, rientrano nellāambito di applicazione di detta direttiva al momento del loro rinnovo, essendo irrilevante, al riguardo, la data in cui tali concessioni sono state rilasciate.
il TAR Liguria, nella sentenza n. 183/2025: āun simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di Giustizia in ordine allāincompatibilitĆ unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalitĆ turistico-ricreative, essendo la Curia europea lāorgano deputato allāinterpretazione autentica del diritto eurounitario, con effetti vincolanti sia nei confronti delle autoritĆ nazionali che delle altre istituzioni dellāUnioneā.
il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8266, del 24/10/2025, al punto 19: la direttiva UE 2014/23, ha un ambito oggettivo di efficacia ben preciso e delimitato, che riguarda le concessioni di lavori e di servizi, e non anche le concessioni di beni pubblici intesi quali contratti attivi di valorizzazione o concessione di beni pubblici in senso patrimoniale e sul dirimente rilievo, da cui dipende la differenza sostanziale tra i due istituti, che nelle concessioni di lavori e servizi, lāAmministrazione affida la gestione di un servizio dāinteresse pubblico a un operatore economico che assume il rischio operativo, mentre nelle concessioni di beni demaniali, quale ĆØ la concessione che qui ricorre, invece, lāAmministrazione concede a titolo oneroso un bene per un uso privato o pubblico, senza che vi sia lāaffidamento di un servizio nĆ© un rischio operativo in senso proprio.
I contratti attivi della P.A. restano infatti regolati dal diritto nazionale (art. 823 ss. Codice civile, codice della navigazione, d.lgs. 42/2004, ecc.), non dal codice dei contratti pubblici, oltre che dal diritto dellāUnione (principi dei Trattati: concorrenza, trasparenza, paritĆ di trattamento e diritto derivato: in particolare, la direttiva 123/2006 in riferimento ai servizi del mercato interno).
Il Governo ha istituito il Tavolo tecnico, le cui conclusioni sulla sussistenza della scarsitĆ della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, hanno evidenziato che soltanto il 33% delle coste italiane sono occupate da concessioni demaniali e il restante 67% ĆØ libero.
La legge Regione Liguria, del 28 aprile 1999, n. 13. Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.
Art 1. (Oggetto della legge)
In attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) la presente legge individua le funzioni riservate alla Regione e quelle trasferite agli Enti locali in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.
Art. 11. (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)
Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PUD) di cui allāarticolo 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, rivolta a disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dellāesercizio di tutte le attivitĆ oggetto di conferimento.
Art. 11 bis. (Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime)
Il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui allāarticolo 10 comma 1, lettera c), da redigere obbligatoriamente a cura di ogni Comune costiero, in attuazione del PUD, ĆØ finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa, una miglior fruizione dellāarenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti.
Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire:
una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile;
qualora, la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale;
Per quanto sopra riportato, in applicazione delle sentenze della Corte UE, lāarticolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, non osta a che la scarsitĆ delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su unāanalisi del territorio costiero del comune in questione. (considerando 62)
CONCLUSIONI:
1. -Le Concessioni demaniali marittime quali ācontratti di locazioneā NON sono nellāambito di applicazione della direttiva 2006/123, Bolkestein.
2. -Alle Concessioni demaniali marittime, lāarticolo 12 della direttiva 2006/123 NON ĆØ applicabile, essendo le āautorizzazioniā necessarie per lāesercizio delle attivitĆ ānon limitateā, vista la disponibilitĆ delle spiagge libere.
3. -Le Concessioni demaniali marittime, gestite per finalitĆ turistico-ricreative, rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e āprorogateā successivamente a tale data, NON rientrano nellāambito di applicazione della direttiva 2006/123, Bolkestein.
Essendo la Curia europea lāorgano deputato allāinterpretazione autentica del diritto eurounitario, le concessioni demaniali marittime rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e prorogate successivamente a tale data, non rientrano nellāambito di applicazione della direttiva 2006/123.
Per questo, per il rinnovo delle Concessioni demaniali marittime, NON cāĆØ lāobbligo delle evidenze pubbliche e NON cāĆØ il divieto del rinnovo automatico, quando il numero di autorizzazioni disponibili per lāesercizio delle attivitĆ nellāambito della concessione, NON ĆØ limitato per via della scarsitĆ delle risorse naturali utilizzabili.
Per questo, il Governo, le Regioni e i Comuni sono tenuti, al pari del giudice nazionale, ad applicare correttamente le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva comunitaria.