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CASA FUNERARIA DI VIA LEAR, IL TAR: “È LEGITTIMA L’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE”

Casa funeraria di via Lear, il Tar dà ragione al Comune: ricorso dei residenti respinto

SULMONA – È legittima l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Sulmona per l’esercizio della casa funeraria di via Lear. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale dell’Aquila, che ha respinto il ricorso presentato da alcuni residenti contro l’ente e la società Santilli srl, definendolo “del tutto infondato nel merito”.

Secondo i giudici amministrativi, il procedimento seguito dal Comune è risultato corretto sotto ogni profilo. L’ente ha infatti acquisito tutti i pareri richiesti dalla normativa, tra cui quelli del Servizio Edilizia e del Dipartimento di Prevenzione della Asl 1, verificando il rispetto delle disposizioni urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie. A confermare la regolarità dell’iter anche la segnalazione certificata di agibilità presentata dalla società.

La vicenda affonda le radici nel 2020, quando la struttura aveva iniziato a operare come camera ardente sfruttando una deroga prevista dalla normativa emergenziale legata al Covid. Terminato quel periodo, l’attività era stata sospesa per poi riprendere dopo la richiesta formale di autorizzazione al Comune.

Il 3 febbraio 2023 era arrivato il primo via libera alla realizzazione, seguito il 1° giugno dall’autorizzazione all’esercizio. Proprio quest’ultimo passaggio era stato contestato dai residenti, che ritenevano applicabile la nuova legge regionale entrata in vigore il 18 maggio 2023, la quale limita l’apertura di nuove case funerarie in zone residenziali.

Una tesi che il Tar non ha condiviso. I giudici hanno infatti accolto la posizione della società Santilli, secondo cui il procedimento autorizzativo era già stato avviato e sostanzialmente definito prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. L’atto di giugno, quindi, è stato considerato come la naturale conclusione di un iter già in corso.

Respinte anche le altre contestazioni, tra cui quella relativa alla presunta violazione delle norme tecniche comunali del 2016, che prevedevano limitazioni nelle aree residenziali e distanze minime da strutture sanitarie. In questo caso, il Tar ha evidenziato come la normativa regionale abbia in parte superato tali vincoli, liberalizzando la realizzazione delle case funerarie.

Alla luce di queste valutazioni, il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese legali.

La sentenza chiude dunque il contenzioso amministrativo, confermando la piena legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune e la possibilità per la struttura di proseguire regolarmente la propria attività.

Nella foto di copertina il titolare Alessandro Santilli

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