ADOZIONI ALL’ESTERO, IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA SU MINORE DI PRATOLA PELIGNA
PRATOLA PELIGNA – Un’importante pronuncia della Sezione Diritti della Persona e Immigrazione del Tribunale civile di Roma ha riaffermato un principio fondamentale in materia di adozione e cittadinanza: è pienamente legittima la trascrizione in Italia di una sentenza di adozione pronunciata all’estero, qualora siano rispettati tutti i presupposti previsti dalla legge. La decisione giunge al termine di una complessa vicenda che ha coinvolto una cittadina italiana per naturalizzazione, residente a Pratola Peligna ma attualmente domiciliata in Tunisia.
La donna aveva ottenuto, dal Tribunale cantonale di Sousse, una sentenza di adozione del proprio nipote, un minore in stato di abbandono. Il provvedimento giudiziario straniero è stato successivamente trascritto senza ostacoli presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Pratola Peligna, che ha così riconosciuto la validità dell’adozione e attestato l’acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte del minore.
Tuttavia, trattandosi di un minore residente all’estero, la normativa prevede che la competenza per il rilascio dell’attestato di cittadinanza spetti al Ministero degli Affari Esteri, tramite la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza. Nonostante la completezza della documentazione e i ripetuti solleciti, l’Ambasciata italiana in Tunisia ha ritardato l’adempimento del proprio obbligo, rendendo necessario l’intervento giudiziario.
Assistita dagli avvocati Arselinda Shoshi (Foro di Sulmona) e Admira Beqiraj (Foro di Urbino), la donna ha così presentato ricorso al Tribunale civile di Roma. Solo a seguito della notifica del decreto di fissazione dell’udienza, l’Ambasciata ha finalmente rilasciato l’attestato di cittadinanza richiesto.
Il Tribunale, pur dichiarando cessata la materia del contendere in ragione dell’avvenuto rilascio, ha deciso di entrare comunque nel merito della questione. Con la propria ordinanza, ha confermato la correttezza della trascrizione della sentenza estera da parte del Comune e ha ribadito l’obbligo, da parte del Ministero degli Esteri, di procedere al rilascio dell’attestato tramite l’Ambasciata territorialmente competente.
La pronuncia rappresenta un importante richiamo al rispetto delle procedure e dei diritti fondamentali dei minori, nonché una significativa affermazione del principio di continuità giuridica tra sentenze straniere e ordinamento italiano, quando ne sussistano i presupposti.