NUOVA DIFFIDA DEI 41 SINDACI A GERARDINI: SE NON SI DIMETTE ADIREMO LE VIE LEGALI

Poco prima della conferenza stampa indetta dai sindaci che hanno sostituito il Cda del Cogesa con l’amministratore unico Franco Gerardini, i 41 sindaci di centrodestra, centrosinistra e civici, giĆ  firmatari di un documento nei giorni scorsi, hanno inviato una diffida ufficiale in cui invitano il nuovo amministratore unico, ad astenersi da assumere qualsiasi determinazione. I 41 sindaci sostengono infatti che l’atto della nomina di Gerardini sia illegittimo. Diversamente i sindaci sono pronti ad adire le vie legali. ā€œIn ragione dei rilevati profili di nullitĆ , invaliditĆ  ed inefficacia delle deliberazioni assunte dallā€™assemblea ordinaria di Cogesa S.p.a. del 30.12.2022, la S.V non puĆ² considerarsi validamente e, comunque, efficacemente investito della carica di Amministratore Unico di Cogesa SpA con la conseguenza che gli atti eventualmente adottati sarebbero viziati in radice e in danno della stessa societĆ  con la correlata responsabilitĆ  personale per il carattere abusivo dei medesimi atti e delle relative conseguenzeā€- si legge nella diffida. Da qui lā€™invito a ā€œvolersi astenere dal qualificarsi e dallā€™adottare qualsivoglia determinazione quale Amministratore Unico e, comunque, in nome e per conto di Cogesa SpA , con lā€™avvertenza che, in caso contrario, saranno intraprese tutte le opportune iniziative a tutela della posizione degli scriventiā€. Insomma la guerra politica per mantenere il controllo del Cogesa ĆØ appena iniziata

Di seguito il testo integrale della diffida:

I sottoscritti Sindaci, nelle rispettive qualitĆ  di legali rappresentanti p.t. dei Comuni soci e membri del ā€œComitato di indirizzo strategico e di controlloā€ della societĆ  in house Cogesa S.p.a. (C.F. 92007760660 ā€“ P.Iva 01400150668), con sede in Sulmona (AQ), alla S.S. 17 Km. 95.500,
premesso che
in occasione della seduta del 30.12.2022 lā€™assemblea ordinaria di Cogesa Sp.A. ha, tra lā€™altro, deliberato la pretesa ā€œrevoca per giusta causaā€ ex art. 2383, co. 3, c.c. degli amministratori membri del C.d.A. in carica ed ha conseguentemente deliberato di ā€œnominare ai sensi dellā€™art. 16 del vigente statuto sociale, Amministratore Unico di Cogesa S.p.A. il Dott. Franco Gerardiniā€;
rilevato che
tali deliberazioni risultano viziate da evidenti profili di nullitĆ , invaliditĆ  ed inefficacia per i seguenti motivi:
a) violazione art. 12, co. 2, dello Statuto Cogesa SpA e art. 2366, co. 3, c.c.. perchĆ©, sebbene tali previsioni statutaria e generale stabiliscano che la convocazione dellā€™assemblea ordinaria, recante lā€™elenco analitico degli argomenti da trattare indicati in modo esplicito e non generico, deve avvenire ā€œalmeno otto giorni prima dellā€™Assembleaā€, nel caso di specie la convocazione dellā€™assemblea ordinaria dei soci di Cogesa S.p.a. disposta con nota del Presidente del CdA prot. n. 9501 del 10.12.2022 per il 29.12.2022 (in prima chiamata) e per il 30.12.2022 (in seconda chiamata) ĆØ stata integrata con lā€™inserimento dei due nuovi punti allā€™o.d.g. ā€œ3) Accettazione dimissioni del CdA ovvero revoca del CdA per giusta causa ai sensi e per gli effetti dellā€™art. 2393 del C.C.ā€ e ā€œ4) Nomina nuovo organo amministrativoā€, soltanto con nota prot. n. 9915 del 28.12.2022; sicchĆ© la convocazione con riguardo alla trattazione dei predetti argomenti aggiunti viola palesemente il suindicato termine dilatorio allā€™uopo prescritto, con conseguente nullitĆ  e/o invaliditĆ  delle correlate deliberazioni assunte, non a caso, senza la partecipazione dei Comuni soci rappresentati dai sottoscritti; i quali, infatti, proprio in ragione della rilevata irregolaritĆ  nella convocazione dellā€™assemblea ordinaria per la manifesta violazione dei prescritti termini di informativa, hanno abbandonato la riunione ed evitato la partecipazione alla votazione per i punti 3 e 4 allā€™o.d.g. determinando (come si dirĆ  innanzi) la mancata integritĆ  del quorum costitutivo;
b) violazione dellā€™art. 14, co. 1-2, dello Statuto anche in relazione agli artt. 2368-2369 e 2456 c.c. perchĆ©, sebbene lā€™art. 14 dello Statuto ā€“ assunto in piena coerenza e nel rispetto degli artt. 2368-2369 e 2456 c.c. ā€“ preveda, al comma 2, che lā€™assemblea ordinaria, in seconda convocazione, ĆØ regolarmente costituita se sono presenti soci che rappresentino ā€œalmeno il 51% del capitale socialeā€ e delibera con il voto favorevole di soci che rappresentino ā€œalmeno il 51% del capitale socialeā€, nella specie, allā€™assemblea ordinaria riunitasi in seconda convocazione il 30.12.2022 erano presenti e hanno partecipato alla votazione per i punti 3 e 4 allā€™o.d.g. riferiti alla revoca degli amministratori del C.d.A. e alla nomina del nuovo A.U., soltanto n. 12 su n. 67 iscritti nel libro soci, tali da rappresentare n. 466 azioni sul totale di 1.200, pari appena al 38,83% del capitale sociale; e poi dette deliberazioni sono state assunte, rispettivamente, con voti favorevoli espressi da soci rappresentanti, rispettivamente, n. 466 azioni sul totale di 1.200, pari appena al 38,83% del capitale sociale e n. 387 azioni sul totale di 1200 pari al 32,25% del capitale sociale;
c) violazione artt. 1, 3, co. 6, e 4, co. 2, della Convenzione ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000, per lā€™esercizio congiunto del ā€œcontrollo analogoā€, sottoscritta da tutti i soci il 29.10.2014 perchĆ© le deliberazioni di cui sopra sono state adottate in mancanza della necessaria e vincolante ā€œpreventiva autorizzazioneā€ da parte del ā€œComitato di indirizzo strategico e di controlloā€ (di cui i sottoscritti Sindaci sono membri) prevista dallā€™art. 3, co. 6, della suddetta convenzione per lā€™esercizio del ā€œcontrollo analogoā€ del 29.10.2014 anche con specifico riferimento alla ā€œnomina, revoca, sostituzione degli organi esecutiviā€; il che risulta conclamato proprio dal verbale del Comitato di controllo n. 11/2022 della seduta del 20.12.2022 priva dellā€™assunzione della prescritta determinazione e peraltro, comunque, invalida, siccome convocata con nota del relativo Presidente del 13.12.2022 senza il rispetto del termine di ā€œalmeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunioneā€ previsto dallā€™art. 4, co. 2, della citata convenzione;
d) violazione dellā€™art. 120-bis, co. 4, d.lgs. n. 14/2019 (c.d. ā€œCodice della crisi dā€™impresaā€) perchĆ© secondo tale disposizione, dalla iscrizione della decisione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dellā€™insolvenza della societĆ  nel registro delle imprese e fino alla relativa omologazione, ā€œla revoca degli amministratori ĆØ inefficace se non ricorre una giusta causaā€ con lā€™ulteriore precisazione che ā€œnon costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dellā€™insolvenza in presenza delle condizioni di leggeā€ e che, in ogni caso, ā€œla deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessatiā€; diversamente, nella fattispecie, sebbene la deliberazione del C.d.A. di Cogesa S.p.a. di cui al verbale notarile Rep. n. 60.332 ā€“ Racc. n. 39.916 del 15.12.2022, iscritto nel Registro delle Imprese il 20.12.2022 (nel senso di ā€œricorrere ad una procedura per il superamento della crisi dā€™impresa (D.Lgs n. 14/2019), mediante la presentazione di un ricorso per Concordato preventivo con riserva, ovvero di una proposta di accordo di ristrutturazione del debito, ovvero di un ricorso per Concordato, ovvero procedura stragiudiziale e/o amministrativa, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere i relativi atti, documenti e istanzeā€) abbia integrato la ipotesi di cui al citato art. 120-bis, co. 4 rendendo, quindi, la revoca, comunque, inefficace (quantomeno sino allā€™approvazione con decreto dalla sezione specializzata del Tribunale delle imprese competente), lā€™assemblea ha disposto la nomina del nuovo amministratore unico senza che sussistesse il necessario (valido ed) efficace presupposto;
ritenuto che
in ragione dei rilevati profili di nullitĆ , invaliditĆ  ed inefficacia delle deliberazioni assunte dallā€™assemblea ordinaria di Cogesa S.p.a. del 30.12.2022, la S.V non puĆ² considerarsi validamente e, comunque, efficacemente investito della carica di Amministratore Unico di Cogesa SpA con la conseguenza che gli atti eventualmente adottati sarebbero viziati in radice e in danno della stessa societĆ  con la correlata responsabilitĆ  personale per il carattere abusivo dei medesimi atti e delle relative conseguenze,
invitano
la S.V. a volersi astenere dal qualificarsi e dallā€™adottare qualsivoglia determinazione quale Amministratore Unico e, comunque, in nome e per conto di Cogesa SpA , con lā€™avvertenza che, in caso contrario, saranno intraprese tutte le opportune iniziative a tutela della posizione degli scriventi soci nonchĆ© della stessa societĆ  e per lā€™accertamento delle responsabilitĆ  ad ogni diverso titolo configurabili nella specie.
Con ogni ulteriore riserva.

2 thoughts on “NUOVA DIFFIDA DEI 41 SINDACI A GERARDINI: SE NON SI DIMETTE ADIREMO LE VIE LEGALI

  • Ma i rifiuti indifferenziati che pervengono qui a SULMONA, non sono viziati nella sostanza e nella forma rispetto a quelli differenziati di Sulmona e altri comuni che attuano la raccolta differenziata?
    Rispondete a questa domanda…. se ci riuscite!

  • Questi sindaci dovrebbero essere radiati da qualsiasi dovere in quanto non capaci di intendere e volere !!!!
    Sono uno scandalo politico ed amministrativo poichĆ© il tutto ĆØ giostrato da ex amministratori/politici guidati dallā€™invidia e rancore !!!
    Che pazzia.

    Spero vivamente che qualcuno agirĆ  per sconnettere questi cretini ed aiutare il nuovo amministratore.

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