NUOVA DIFFIDA DEI 41 SINDACI A GERARDINI: SE NON SI DIMETTE ADIREMO LE VIE LEGALI
Poco prima della conferenza stampa indetta dai sindaci che hanno sostituito il Cda del Cogesa con l’amministratore unico Franco Gerardini, i 41 sindaci di centrodestra, centrosinistra e civici, giĆ firmatari di un documento nei giorni scorsi, hanno inviato una diffida ufficiale in cui invitano il nuovo amministratore unico, ad astenersi da assumere qualsiasi determinazione. I 41 sindaci sostengono infatti che l’atto della nomina di Gerardini sia illegittimo. Diversamente i sindaci sono pronti ad adire le vie legali. āIn ragione dei rilevati profili di nullitĆ , invaliditĆ ed inefficacia delle deliberazioni assunte dallāassemblea ordinaria di Cogesa S.p.a. del 30.12.2022, la S.V non puĆ² considerarsi validamente e, comunque, efficacemente investito della carica di Amministratore Unico di Cogesa SpA con la conseguenza che gli atti eventualmente adottati sarebbero viziati in radice e in danno della stessa societĆ con la correlata responsabilitĆ personale per il carattere abusivo dei medesimi atti e delle relative conseguenzeā- si legge nella diffida. Da qui lāinvito a āvolersi astenere dal qualificarsi e dallāadottare qualsivoglia determinazione quale Amministratore Unico e, comunque, in nome e per conto di Cogesa SpA , con lāavvertenza che, in caso contrario, saranno intraprese tutte le opportune iniziative a tutela della posizione degli scriventiā. Insomma la guerra politica per mantenere il controllo del Cogesa ĆØ appena iniziata
Di seguito il testo integrale della diffida:
I sottoscritti Sindaci, nelle rispettive qualitĆ di legali rappresentanti p.t. dei Comuni soci e membri del āComitato di indirizzo strategico e di controlloā della societĆ in house Cogesa S.p.a. (C.F. 92007760660 ā P.Iva 01400150668), con sede in Sulmona (AQ), alla S.S. 17 Km. 95.500,
premesso che
in occasione della seduta del 30.12.2022 lāassemblea ordinaria di Cogesa Sp.A. ha, tra lāaltro, deliberato la pretesa ārevoca per giusta causaā ex art. 2383, co. 3, c.c. degli amministratori membri del C.d.A. in carica ed ha conseguentemente deliberato di ānominare ai sensi dellāart. 16 del vigente statuto sociale, Amministratore Unico di Cogesa S.p.A. il Dott. Franco Gerardiniā;
rilevato che
tali deliberazioni risultano viziate da evidenti profili di nullitĆ , invaliditĆ ed inefficacia per i seguenti motivi:
a) violazione art. 12, co. 2, dello Statuto Cogesa SpA e art. 2366, co. 3, c.c.. perchĆ©, sebbene tali previsioni statutaria e generale stabiliscano che la convocazione dellāassemblea ordinaria, recante lāelenco analitico degli argomenti da trattare indicati in modo esplicito e non generico, deve avvenire āalmeno otto giorni prima dellāAssembleaā, nel caso di specie la convocazione dellāassemblea ordinaria dei soci di Cogesa S.p.a. disposta con nota del Presidente del CdA prot. n. 9501 del 10.12.2022 per il 29.12.2022 (in prima chiamata) e per il 30.12.2022 (in seconda chiamata) ĆØ stata integrata con lāinserimento dei due nuovi punti allāo.d.g. ā3) Accettazione dimissioni del CdA ovvero revoca del CdA per giusta causa ai sensi e per gli effetti dellāart. 2393 del C.C.ā e ā4) Nomina nuovo organo amministrativoā, soltanto con nota prot. n. 9915 del 28.12.2022; sicchĆ© la convocazione con riguardo alla trattazione dei predetti argomenti aggiunti viola palesemente il suindicato termine dilatorio allāuopo prescritto, con conseguente nullitĆ e/o invaliditĆ delle correlate deliberazioni assunte, non a caso, senza la partecipazione dei Comuni soci rappresentati dai sottoscritti; i quali, infatti, proprio in ragione della rilevata irregolaritĆ nella convocazione dellāassemblea ordinaria per la manifesta violazione dei prescritti termini di informativa, hanno abbandonato la riunione ed evitato la partecipazione alla votazione per i punti 3 e 4 allāo.d.g. determinando (come si dirĆ innanzi) la mancata integritĆ del quorum costitutivo;
b) violazione dellāart. 14, co. 1-2, dello Statuto anche in relazione agli artt. 2368-2369 e 2456 c.c. perchĆ©, sebbene lāart. 14 dello Statuto ā assunto in piena coerenza e nel rispetto degli artt. 2368-2369 e 2456 c.c. ā preveda, al comma 2, che lāassemblea ordinaria, in seconda convocazione, ĆØ regolarmente costituita se sono presenti soci che rappresentino āalmeno il 51% del capitale socialeā e delibera con il voto favorevole di soci che rappresentino āalmeno il 51% del capitale socialeā, nella specie, allāassemblea ordinaria riunitasi in seconda convocazione il 30.12.2022 erano presenti e hanno partecipato alla votazione per i punti 3 e 4 allāo.d.g. riferiti alla revoca degli amministratori del C.d.A. e alla nomina del nuovo A.U., soltanto n. 12 su n. 67 iscritti nel libro soci, tali da rappresentare n. 466 azioni sul totale di 1.200, pari appena al 38,83% del capitale sociale; e poi dette deliberazioni sono state assunte, rispettivamente, con voti favorevoli espressi da soci rappresentanti, rispettivamente, n. 466 azioni sul totale di 1.200, pari appena al 38,83% del capitale sociale e n. 387 azioni sul totale di 1200 pari al 32,25% del capitale sociale;
c) violazione artt. 1, 3, co. 6, e 4, co. 2, della Convenzione ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000, per lāesercizio congiunto del ācontrollo analogoā, sottoscritta da tutti i soci il 29.10.2014 perchĆ© le deliberazioni di cui sopra sono state adottate in mancanza della necessaria e vincolante āpreventiva autorizzazioneā da parte del āComitato di indirizzo strategico e di controlloā (di cui i sottoscritti Sindaci sono membri) prevista dallāart. 3, co. 6, della suddetta convenzione per lāesercizio del ācontrollo analogoā del 29.10.2014 anche con specifico riferimento alla ānomina, revoca, sostituzione degli organi esecutiviā; il che risulta conclamato proprio dal verbale del Comitato di controllo n. 11/2022 della seduta del 20.12.2022 priva dellāassunzione della prescritta determinazione e peraltro, comunque, invalida, siccome convocata con nota del relativo Presidente del 13.12.2022 senza il rispetto del termine di āalmeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunioneā previsto dallāart. 4, co. 2, della citata convenzione;
d) violazione dellāart. 120-bis, co. 4, d.lgs. n. 14/2019 (c.d. āCodice della crisi dāimpresaā) perchĆ© secondo tale disposizione, dalla iscrizione della decisione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dellāinsolvenza della societĆ nel registro delle imprese e fino alla relativa omologazione, āla revoca degli amministratori ĆØ inefficace se non ricorre una giusta causaā con lāulteriore precisazione che ānon costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dellāinsolvenza in presenza delle condizioni di leggeā e che, in ogni caso, āla deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessatiā; diversamente, nella fattispecie, sebbene la deliberazione del C.d.A. di Cogesa S.p.a. di cui al verbale notarile Rep. n. 60.332 ā Racc. n. 39.916 del 15.12.2022, iscritto nel Registro delle Imprese il 20.12.2022 (nel senso di āricorrere ad una procedura per il superamento della crisi dāimpresa (D.Lgs n. 14/2019), mediante la presentazione di un ricorso per Concordato preventivo con riserva, ovvero di una proposta di accordo di ristrutturazione del debito, ovvero di un ricorso per Concordato, ovvero procedura stragiudiziale e/o amministrativa, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere i relativi atti, documenti e istanzeā) abbia integrato la ipotesi di cui al citato art. 120-bis, co. 4 rendendo, quindi, la revoca, comunque, inefficace (quantomeno sino allāapprovazione con decreto dalla sezione specializzata del Tribunale delle imprese competente), lāassemblea ha disposto la nomina del nuovo amministratore unico senza che sussistesse il necessario (valido ed) efficace presupposto;
ritenuto che
in ragione dei rilevati profili di nullitĆ , invaliditĆ ed inefficacia delle deliberazioni assunte dallāassemblea ordinaria di Cogesa S.p.a. del 30.12.2022, la S.V non puĆ² considerarsi validamente e, comunque, efficacemente investito della carica di Amministratore Unico di Cogesa SpA con la conseguenza che gli atti eventualmente adottati sarebbero viziati in radice e in danno della stessa societĆ con la correlata responsabilitĆ personale per il carattere abusivo dei medesimi atti e delle relative conseguenze,
invitano
la S.V. a volersi astenere dal qualificarsi e dallāadottare qualsivoglia determinazione quale Amministratore Unico e, comunque, in nome e per conto di Cogesa SpA , con lāavvertenza che, in caso contrario, saranno intraprese tutte le opportune iniziative a tutela della posizione degli scriventi soci nonchĆ© della stessa societĆ e per lāaccertamento delle responsabilitĆ ad ogni diverso titolo configurabili nella specie.
Con ogni ulteriore riserva.
Ma i rifiuti indifferenziati che pervengono qui a SULMONA, non sono viziati nella sostanza e nella forma rispetto a quelli differenziati di Sulmona e altri comuni che attuano la raccolta differenziata?
Rispondete a questa domanda…. se ci riuscite!
Questi sindaci dovrebbero essere radiati da qualsiasi dovere in quanto non capaci di intendere e volere !!!!
Sono uno scandalo politico ed amministrativo poichĆ© il tutto ĆØ giostrato da ex amministratori/politici guidati dallāinvidia e rancore !!!
Che pazzia.
Spero vivamente che qualcuno agirĆ per sconnettere questi cretini ed aiutare il nuovo amministratore.