FUNERALI: CONCORRENZA SLEALE DELLE CONFRATERNITE, IL PROCESSO FISSATO AL 1 MARZO 2023

SarĆ  un regolare processo a stabilire se le due Confraternite cittadine occupandosi sia dei funerali che della gestione del cimitero hanno fatto concorrenza sleale nei confronti della Casa funeraria Caliendo-Celestial. Lo ha deciso il giudice Marta Sarnelli mettendolo nero su bianco nell’ordinanza depositata in questi giorni che fissa al primo marzo del 2023, la data dell’avvio del processo. In buona sostanza il giudice ha rigettato entrambe le eccezioni presentate dalla Confraternita lauretana di Santa Maria di Loreto e dall’Arciconfraternita SS. TrinitĆ  con erano stati avanzati, nell’azione della Casa funeraria un difetto di giurisdizione e principi di incostituzionalitĆ . Per il giudice Sarnelli nessuna delle due eccezioni ĆØ da ritenersi valida.

Cimitero sulmona

Per Per quanto riguarda il difetto di giurisdizione il giudice scrive:

ā€œOrbene, ritiene il Giudicante che nel caso di specie non possa ravvisarsi il difetto di giurisdizione invocato.Ā Si ritiene, infatti, che la domanda svolta nel presente giudizio riguardi un diritto soggettivo dell’attore a far accertare la sussistenza di atti di concorrenza sleale posti in essere dalle convenute ai sensi dell’art. 2598 c.c. con la conseguente adozione di una delle sanzioni preiste dall’art. 2599 c.c. (inibitoria) e il risarcimento del danno ex art. 2600 c.c.. Nel caso di specie, inoltre, sulla base del petitum e della causa petendi di cui all’azione degli attori, non si ravvisa alcuna situazione inerente l’esercizio di un potere amministrativo o la contestazione in ordine alla legittimitĆ  di un provvedimento amministrativo, ma esclusivamente la presunta violazionedinormeimperativedapartedelleconvenutecheavrebberodeterminato,a dettadegli attori, condotte anticoncorrenziali che come tali possono fondare la conseguente adozione di un’inibitoria o di un risarcimento del danno. Quanto al secondo profilo (presunta illegittimitĆ  costituzionale dell’art. 35 n. 6 e 41 della L.R. Abruzzo n. 41/2012 del 10.8.2012) occorre evidenziare che l’istanza appare, in primo luogo, assolutamente generica, in quanto il convenuto non ha specificatamente indicato i motivi per i quali ritiene che le suddette disposizioni sono contrarie agli artt. 3, 8 e 117 della Costituzione.

Ad ogni modo, com’è noto, il Giudice a quo, nel sollevare la questione di legittimitĆ  costituzionale di un atto legislativo deve valutare non solo che la norma appare essenziale per la definizione del procedimento, ma anche la non manifesta infondatezza dell’istanza delle parti.Ā Orbene, nel caso di specie, non si ravvisano le ragioni per sollevare la questione di legittimitĆ  costituzionale della normaā€. L’art. 35 comma n. 6 stabilisce che ā€œL’attivita’ funebre e’ incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; e’ invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.ā€.

Il prossimo primo marzo, dunque, il processo sarĆ  incardinato con la fase istruttoria in cui si deciderĆ  se alla Casa funeraria vanno riconosciuti i danni per il ā€œdoppio lavoroā€ fatto dalle Confraternite in questi anni, quantificato complessivamente per gli anni dal 2016 al 2020 nella misura stimata di € 1.062.616,00.Ā In buona sostanza le due Confraternite cittadine non potrebberoĀ  organizzare i funerali e nello stesso tempo costruire e gestire i loculi del cimitero perchĆ©, secondo la normativa in vigore, si troverebbero in una posizione di vantaggio sul mercato, potendo vendere insieme al loculo anche il servizio funerario. Se c’è stata concorrenza sleale nei confronti della Casa funeraria Caliendo Celestial che ha fatto il ricorso curato dall’avvocato Armando Valeri, e se le Confraternite dovranno risarcire il danno, sarĆ  deciso in un regolare processo che inizierĆ  il primo di marzo.

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