FUNERALI: CONCORRENZA SLEALE DELLE CONFRATERNITE, IL PROCESSO FISSATO AL 1 MARZO 2023
SarĆ un regolare processo a stabilire se le due Confraternite cittadine occupandosi sia dei funerali che della gestione del cimitero hanno fatto concorrenza sleale nei confronti della Casa funeraria Caliendo-Celestial. Lo ha deciso il giudice Marta Sarnelli mettendolo nero su bianco nellāordinanza depositata in questi giorni che fissa al primo marzo del 2023, la data dellāavvio del processo. In buona sostanza il giudice ha rigettato entrambe le eccezioni presentate dalla Confraternita lauretana di Santa Maria di Loreto e dallāArciconfraternita SS. TrinitĆ con erano stati avanzati, nellāazione della Casa funeraria un difetto di giurisdizione e principi di incostituzionalitĆ . Per il giudice Sarnelli nessuna delle due eccezioni ĆØ da ritenersi valida.

Per Per quanto riguarda il difetto di giurisdizione il giudice scrive:
āOrbene, ritiene il Giudicante che nel caso di specie non possa ravvisarsi il difetto di giurisdizione invocato.Ā Si ritiene, infatti, che la domanda svolta nel presente giudizio riguardi un diritto soggettivo dellāattore a far accertare la sussistenza di atti di concorrenza sleale posti in essere dalle convenute ai sensi dellāart. 2598 c.c. con la conseguente adozione di una delle sanzioni preiste dallāart. 2599 c.c. (inibitoria) e il risarcimento del danno ex art. 2600 c.c.. Nel caso di specie, inoltre, sulla base del petitum e della causa petendi di cui allāazione degli attori, non si ravvisa alcuna situazione inerente lāesercizio di un potere amministrativo o la contestazione in ordine alla legittimitĆ di un provvedimento amministrativo, ma esclusivamente la presunta violazionedinormeimperativedapartedelleconvenutecheavrebberodeterminato,a dettadegli attori, condotte anticoncorrenziali che come tali possono fondare la conseguente adozione di unāinibitoria o di un risarcimento del danno. Quanto al secondo profilo (presunta illegittimitĆ costituzionale dellāart. 35 n. 6 e 41 della L.R. Abruzzo n. 41/2012 del 10.8.2012) occorre evidenziare che lāistanza appare, in primo luogo, assolutamente generica, in quanto il convenuto non ha specificatamente indicato i motivi per i quali ritiene che le suddette disposizioni sono contrarie agli artt. 3, 8 e 117 della Costituzione.
Ad ogni modo, comāĆØ noto, il Giudice a quo, nel sollevare la questione di legittimitĆ costituzionale di un atto legislativo deve valutare non solo che la norma appare essenziale per la definizione del procedimento, ma anche la non manifesta infondatezza dellāistanza delle parti.Ā Orbene, nel caso di specie, non si ravvisano le ragioni per sollevare la questione di legittimitĆ costituzionale della normaā. Lāart. 35 comma n. 6 stabilisce che āL’attivita’ funebre e’ incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; e’ invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.ā.
Il prossimo primo marzo, dunque, il processo sarĆ incardinato con la fase istruttoria in cui si deciderĆ se alla Casa funeraria vanno riconosciuti i danni per il ādoppio lavoroā fatto dalle Confraternite in questi anni, quantificato complessivamente per gli anni dal 2016 al 2020 nella misura stimata di ⬠1.062.616,00.Ā In buona sostanza le due Confraternite cittadine non potrebberoĀ organizzare i funerali e nello stesso tempo costruire e gestire i loculi del cimitero perchĆ©, secondo la normativa in vigore, si troverebbero in una posizione di vantaggio sul mercato, potendo vendere insieme al loculo anche il servizio funerario. Se cāĆØ stata concorrenza sleale nei confronti della Casa funeraria Caliendo Celestial che ha fatto il ricorso curato dallāavvocato Armando Valeri, e se le Confraternite dovranno risarcire il danno, sarĆ deciso in un regolare processo che inizierĆ il primo di marzo.