MARSILIO: FALLITO IL TENTATIVO DI SMONTARE LA LEGGE SULLE CASE POPOLARI

Con la sentenza n. 9 del 29 gennaio 2021, la Corte Costituzionale ha deciso il ricorso proposto dal Governo sulla legge regionale 34/19 relativa alle norme per lā€™assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La Consulta si ĆØ pronunziata, innanzitutto, in merito alla legittimitĆ  della previsione della disciplina regionale che considera la residenza nella regione Abruzzo quale elemento rilevante per lā€™attribuzione di punteggi al fine della formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi. Secondo i giudici della Corte il punteggio aggiuntivo in graduatoria sulla base della residenza protratta per piĆ¹ di 10 anni ĆØ legittimo ma deve conservare un carattere meno rilevante sullā€™attribuzione del punteggio rispetto alle condizioni soggettive e oggettive di necessitĆ  da parte del richiedente. Pur essendo corretta la linea di principio, quindi, va rivisto il punteggio che in origine attribuiva un massimo di sei punti. Se l’onere a carico degli stranieri di documentare l’assenza di proprietĆ  nel paese di origine ĆØ stato ritenuto illegittimo in quanto tale adempimento ĆØ irrilevante rispetto all’effettivo bisogno di un alloggio in Italia, la Corte ha, comunque, ritenuto infondato e, dunque, respinto il ricorso dello Stato avverso quella parte della normativa regionale sullā€™edilizia residenziale pubblica che richiede per i cittadini extracomunitari lā€™obbligo di produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale (art. 5 comma 4.2. LR 96/1996). La Consulta, sul punto, ha infatti sottolineato che ā€œlā€™obbligo di produzione della prescritta ulteriore documentazione puĆ² avere una ragionevole giustificazione, in quanto diretto a dare conto di una condizione reddituale e patrimoniale che, per il fatto di non avere il soggetto interessato la residenza fiscale in Italia, sfugge alle possibilitĆ  di controllo delle autoritĆ  italiane e in concreto alle verifiche previste dalla normativa in materiaā€. Rimane vigente anche la parte della legge n. 96 che inibisce la possibilitĆ  di ottenere un alloggio popolare alle famiglie i cui componenti hanno avuto condanne penali per svariate tipologie di reato, compresi quelli di vilipendio. ā€œIl tentativo di smontare la Legge sulle case popolari voluta dalla Regione Abruzzo ā€“ ha commentato il presidente Marsilio ā€“ non ĆØ riuscito. Con la sentenza della Corte Costituzionale, infatti, emerge che nella nostra legge non cā€™ĆØ nulla di discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri che vivono in Abruzzo. Nello spirito della legge, secondo quanto suggerito dai giudici della Consulta, adegueremo il punteggio relativo al periodo di residenza in Italia per attribuire il giusto peso nella redazione delle graduatorieā€.