I tirocini extracurriculari non rientrano nelle attività formative per le quali i provvedimenti statali e regionali hanno previsto la sospensione al fine di evitare le situazioni di affollamento. Pertanto, le aziende ospitanti e i soggetti promotori, durante la fase di emergenza, regolano il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro, dove il tirocinante è inserito. E’ quanto riportato in una nota ufficiale del Dipartimento Lavoro-Sociale in merito allo svolgimento dei tirocini extracurriculari che interessano moltissimi giovani e aziende. Il discorso vale anche per i tirocini avviati con il programma Garanzia Giovani Abruzzo per i quali eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo garanziagiovani@regionea.abruzzo.it. Le linee guida approvate dalla Regione Abruzzo, all’art. 14, comma 2, prevedono che il tirocinio possa essere interrotto anche “nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone motivata comunicazione scritta all’altra parte e al tirocinante”. Per ogni altra situazione di tipo transitorio, sono previste regole di sospensione delle attività a cui è possibile attenersi (art. 4, comma 4 delle linee guida regionali), nel quale tra l’altro si precisa che il tirocinio può inoltre essere sospeso “per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari, o per cause di forza maggiore”. In linea generale, l’emergenza in oggetto deve essere trattata come transitoria. In caso di chiusura temporanea dell’attività , il tirocinio può essere sospeso su iniziativa del soggetto ospitante; il Dpcm 8 marzo 2020, all’art. 2, dispone l’applicazione di alcune misure, tra le quali la possibilità di erogare le attività didattiche e formative, ove possibile, con modalità a distanza. Lo stesso articolo, dispone altresì che “qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di congedo ordinario e di ferie”. Ciò premesso, si ritiene che – in via analogica – le predette disposizioni possano essere dettate anche per lo stesso tirocinio extracurriculare. Si raccomanda, pertanto, al datore di lavoro – anche in assenza di chiusura temporanea dell’attività aziendale – di sospendere lo stesso tirocinio, ricorrendo la “causa di forza maggiore” richiamata all’art. 4, comma 4, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari. O in alternativa, il soggetto ospitante può autorizzare, ove possibile e comunque plausibile con l’attività formativa prevista nel Progetto Formativo individuale, il tirocinante a svolgere la propria attività formativa a distanza, fornendo le attrezzature necessarie ed il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza.Â
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