PUNTO NASCITA SS.ANNUNZIATA, IL TAR BOCCIA IL RICORSO DEL COMUNE

Il Tar boccia il ricorso per salvare il punto nascite dell’ospedale SS.Annunziata presentato dal Comune di Sulmona nel 2015. La decisione dei giudici amministrativi ĆØ arrivata oggi, in linea con le decisioni espresse giĆ  per gli altri comuni interessati dalla soppressione dei punti nascita. La Ā bocciatura del Tar era nell’aria ma non esclude le possibilitĆ  che Sulmona possa conservare il punto nascita sulla base dei parametri evidenziati dall’Agenas, per salvaguardare la sicurezza dei nascituri e delle mamme. Il Comune di Sulmona nel ricorso aveva messo in evidenza l’eccesso di potere del commissario ad acta sotto diversi aspetti. Anzitutto il commissario non avrebbe tenuto conto degli indirizzi dell’accordo Stato-Regioni, per il limite minimo di 500 parti annui per quei territori che avessero determinate caratteristiche geografiche e territoriali. Il criterio numerico infatti non ĆØ l’unico principio guida tassativo, quali la vastitĆ  del territorio e la sua natura montana. Inoltre vi sarebbe incongruenza tra la finalitĆ  dichiarata, cioĆØ la riorganizzazione del sistema sanitario e quella effettiva, il taglio acritico e indiscriminato della spesa sanitaria: la soppressione di quattro punti nascita non può certo migliorare le prestazioni sanitarie, tanto che l’unico obiettivo perseguito ĆØ la riduzione della spesa sanitaria. Peraltro i sistemi emergenziali stan (servizio di trasporto materno assistito) e sten (servizio di trasporto emergenza neonatale) non sono ancora operativi in Abruzzo. La stessa Agenas in sede di verifica degli adempimenti dei livelli emergenza assistita ha riscontrato gravi carenze.Secondo il Tar le censure sollevate dal Comune di Sulmona sono prive di fondamento. Il programma regionale di riorganizzazione dei punti nascita non ĆØ in contrasto con l’accordo Stato-Regioni. La possibilitĆ  di punti nascita con almeno 500 parti annui potrĆ  essere prevista sulla base di motivazioni legate ad aree geografiche montane con rilevanti difficoltĆ  di attivazione dello stam. Il Tar sottolinea quindi come Sulmona sia ben lontana dal limite minimo di 500 parti all’anno, costituendo, come chiarito dal Consiglio di Stato, prerequisito dimensionale in carenza del quale le ripetute linee d’indirizzo non ammettono deroghe. La Regione Abruzzo pertanto, sempre secondo il Tar, nella riorganizzazione dei punti nascita non poteva partire da un criterio diverso da quello indicato nell’accordo Stato-Regioni, non solo per il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario ma anche e soprattutto per assicurare a mamme e neonati un’assistenza appropriata e sicura uniforme sul territorio regionale.

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