ALLEGGERIRE L’IMU, LA RICETTA DI SINIBALDI

Alleggerire il peso dell’Imu sui contribuenti è lo scopo dell’inziativa messa in campo dal consigliere comunale (Psi) Mario Sinibaldi, il quale ha presentato una proposta di deliberazione di Consiglio comunale per adeguare il regolamento di Sulmona alle nuove disposizioni o opportunità di legge e recependo quindi l’ agevolazione prevista dalla norma. L’Imu grava in maniera diversa tra prima casa e proprietà immobiliari ulteriori essendo prevista per la prima casa una serie di fattispecie esenti dall’imposta. Esistono, però, casi in cui un immobile è, sotto il profilo formale, seconda o terza casa, ma di fatto non è goduta dal proprietario perché concessa in uso a figli o strettissimi congiunti. In questo caso si tratta, per chi lo utilizza, di un immobile che funge sostanzialmente da primacasa .La previsione di tale ipotesi, del resto, è stata prevista dal legislatore nella norma sotto riportata. Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 – Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici – ha previsto all’art. 2 bis, comma 1, la facoltà per i Comuni di deliberare l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzato come abitazione principale. (tipica fattispecie : immobile concesso in uso dai genitori ai figli che lo utilizzano come prima casa).

I Comuni devono, comunque, individuare i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’eventuale agevolazione fiscale sulla seconda rata IMU : limite dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE; immobili fino ad un determinato limite di rendita catastale; altri criteri di facoltà comunale. Al fine di assicurare ai Comuni il ristoro dell’ulteriore minor gettito dell’imposta municipale propria derivante dall’applicazione della citata esenzione, viene attribuito ai Comuni medesimi un contributo, nella misura
massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l’anno 2013, secondo modalità stabilite dal Ministro dell’interno e dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Il Consigliere auspica il recepimento da parte dell’Amministrazione Comunale, anche attraverso
criteri di agevolazione che vadano ad integrare e/o sostituire (sempre nell’ottica del sostegnoalle fasce più bisognose della nostra città) i criteri indicati nella proposta di Delibera di Consiglio Comunale.
Sul punto è stata richiesta una convocazione del Consiglio comunale, sottoscritta anche dai Consiglieri Di
Piero e Di Benedetto.
Di seguito si riporta il testo integrale della proposta presentata dal Consigliere Comunale
MARIO SINIBALDI:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
• Il Parlamento dello Stato Italiano ha convertito in legge il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 –
Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle
politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di
trattamenti pensionistici –
• L’art. 2 bis, comma 1 del citato decreto prevede che: “Nelle more di una complessiva
riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l’anno
2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare
all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità
immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più
unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta,
l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità
immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione
dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio
”.
• L’art. 2 bis, comma 2 del citato decreto prevede che: “Al fine di assicurare ai comuni
delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell’ulteriore minor gettito dell’imposta
municipale propria derivante dall’applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni
medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per
l’anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da
adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto”.
Visto:
• La delibera C.C. n° 100 del 29/09/2012, relativa alle aliquote e detrazioni dell’Imposta
Municipale Propria IMU per l’anno 2012, che equipara a seconde abitazioni anche le
abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale
• La disposizione di legge in base alla quale, in assenza di modifiche da parte dei Comuni, si
applicano all’annualità 2013, le medesime aliquote IMU in vigore per l’annualità 2012
• Il D.L. 8 aprile 2013, n° 35, che consente ai Comuni di modificare le aliquote IMU, ai fini
del pagamento della rata a saldo, con proprie deliberazioni da effettuare entro il 9
Novembre e con pubblicazione delle modifiche all’interno dell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale entro il 16 Novembre
Ritenuto:
• Di dover dare seguito alle disposizioni di legge nazionali, anche in virtù della copertura
finanziaria definita nella legge, che non andrebbe ad inficiare l’introito IMU previsto per
l’annualità 2013
• Di stabilire come criterio relativo al’accesso al beneficio fiscale, quello del valore catastale
dell’immobile e di limitare l’agevolazione ad immobili di rendita catastale non superiore
ad € 600,00 (seicento/00)
DELIBERA
Di recepire la modifica alle aliquote IMU di cui all’art. 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n° 102 e
ss. mm. ii., equiparando all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta
imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più
unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta,
l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.