LO SCONTO SULLE MULTE
Lo sconto sulla multa. Dal 21 agosto 2013, per le violazioni stradali, si potrà beneficiare di un’ulteriore riduzione del 30% sull’importo dovuto, quale pagamento in misura ridotta per le sanzioni amministrative pecuniarie. La Polizia Municipale di Sulmona ha messo a punto le modalità che consentiranno ai cittadini a cui è stata elevata una contravvenzione di beneficiare delle novità introdotte con la legge di conversione del cosiddetto “decreto del fare” (decreto legge n. 69/2013). Con tale norma è stato infatti modificato l’articolo 202 del Codice della Strada. Sono però indispensabili due precise condizioni: Il pagamento deve avvenire entro i 5 giorni (anzichè entro i 60 giorni) successivi alla contestazione o alla notificazione del verbale; che per tale violazione non sia prevista – in aggiunta alla sanzione pecuniaria – anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo ( con relativo sequestro dello stesso) oppure della sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).
La possibilità di pagare entro 5 giorni l’importo della contravvenzione decurtato del 30 % sarà indicato espressamente dall’agente accertatore sullo stesso verbale consegnato sulla strada al momento della contestazione, oppure sarà indicato sul verbale notificato all’intestatario del veicolo, verbale che indicherà anche le modalità di pagamento. L’ingresso non autorizzato nella Ztl accertato dalle telecamere dei varchi elettronici è sanzionato con il pagamento di 80 euro entro 60 giorni dalla notificazione del verbale; tuttavia, se il pagamento avviene entro il termine di 5 giorni, la sanzione si riduce a 56 euro. Per aver superato il limite di velocità di oltre 40 chilometri orari, tra le ore 22 e le ore 7 (che comporta la sospensione della patente), ovvero per aver guidato un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione (che comporta la confisca del veicolo), l’agente annoterà espressamente sul verbale la non possibilità di applicazione della riduzione del 30 %. Anche le violazioni consistenti in “divieti di sosta” accertate con semplice preavviso lasciato sotto il tergicristallo del veicolo dalla Polizia Municipale (es. omesso pagamento della tariffa di parcheggio all’interno delle strisci blu), il pagamento decurtato del 30% è ammesso nei termini e con le modalità indicate sullo stesso preavviso, con il vantaggio di risparmiare le spese di notificazione. Ad esempio, la sosta in seconda fila con autoveicolo è sanzionata con il pagamento di 41 euro che, con la riduzione del 30%, diminuisce a 28,70 euro.
Va precisato che la riduzione del 30% non è applicabile sia alle violazioni diverse da quelle previste dal Codice della Strada sia alle eventuali spese di notificazione, per le quali non è prevista alcuna riduzione.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli uffici e gli operatori del Corpo di Polizia Municipale.
In allegato la scheda con esempi di alcune delle violazioni del Codice della Strada cui è applicabile la riduzione del 30%, con la comparazione dei costi delle sanzioni.
ESEMPI di alcune delle più ricorrenti violazioni del codice della strada cui è applicabile la riduzione del 30%.
SANZIONE MINIMA (dal 6° al 60°) – giorno SANZIONE RIDOTTA (entro 5 gg)
ACCESSO NON AUTORIZZATO IN ZTL (art. 7) – 80 euro – 56 euro
DIREZIONE OBBLIGATORIA IMPOSTA DA SEGNALETICA VERTICALE (art. 7) 41 – 28,70
CIRCOLAZIONE SU CORSIA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI (art. 7) 41,00 28,70
ATTRAVERSAMENTO DELL’INCROCIO CON SEMAFORO ROSSO in ore diurne (art. 41) 162 – 113,40
ATTRAVERSAMENTO DELL’INCROCIO CON SEMAFORO ROSSO in ore notturne (dalle 22 alle 7) (art. 41) 216,00 151,20
SUPERAMENTO DI NON OLTRE 10 KM/H DEI LIMITI DI VELOCITA’ in ore diurne (art. 142) 41 – 28,70
SUPERAMENTO DI NON OLTRE 10 KM/H DEI LIMITI DI VELOCITA’ in ore notturne (dalle 22 alle 7) (art. 142) 54,67 38,27
SOSTA VIETATA CON AUTOVETTURA su marciapiede, attraversamento pedonale o pista ciclabile (art. 158) 84 – 58,80
OMESSO USO DI CASCO PROTETTIVO SU MOTOCICLO O CICLOMOTORE (art. 171) 80 – 56
OMESSO USO DI CINTURE DI SICUREZZA DA PARTE DEL CONDUCENTE O PASSEGGERO (art. 172) 80 – 56
USO VIETATO DI TELEFONO CELLULARE SU VEICOLO (art. 173) 160 – 112