CONSULTA CANCELLA TRIBUNALINI E TIENE IN VITA PROVINCE

Se la Consulta salva le Province, considerando incostituzionale il decreto, cancella le speranze per i tribunali minori.  Ma oggi  il Governo, sull’abolizione delle province, annuncia, per voce del Ministro Dario Franceschini, è intenzionato a portare in Consiglio un ddl costituzionale per cancellarle. La notizia dei ricorsi, contro la soppressione del tribunale,  respinti dalla Corte Suprema che ha ritenuto valida  la riforma della geografia giudiziaria, è stata argomento di discussione tra i cittadini. Non è passata sotto silenzio, dunque, come poteva sembrare dato che alle manifestazioni e alle megassemblee la cittadinanza era la prima assente. Una situazione letta dalla gente come un ritorno indietro nei tempi, se si aggiungono anche i guai della sanità, fortemente zoppicanete nel capoluogo peligno, e le spoliazioni che subisce questa città da una cinica mannaia che continua a infliggere tagliare ovunque, lasciando affondare nella disperata disoccupazione troppa gente. Stringono i pugni gli addetti ai lavori di piazza Capograssi, tra avvocati e impiegati, che non si arrendono e continuano a lottare (clicca qui) si affidano a quelle speranze lasciate vive nell’incontro di sabato scorso nella residenza municipale, come  l’azione politica espressa dal sottosegretario di stato Giovanni Legnini (clicca qui). In sostanza ieri la Consulta ha respinto i primi cinque ricorsi avanzati dai tribunali di Sulmona, Pinerolo, Alba, Sala Consilina e Montepulciano. Si salva solo Urbino. In una nota la Suprema Corte  “ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come sollevate dai Tribunali di Pinerolo, di Alba, di Sala Consilina, di Montepulciano e di Sulmona con le ordinanze di rimessione esaminate all’udienza pubblica del 2 luglio 2013 ed alla camera di consiglio del 3 luglio 2013″.  La Corte  infine, ha “dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 155 del 2012, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale di Urbino (reg. ord. n. 66 del 2013)”.  

 

DI SEGUITO INTERROGAZIONE PRESENTATA DALLA SENATRICE STEFANIA PEZZOPANE

Pubblicato il 24 giugno 2013, nella seduta n. 48

PEZZOPANE- Al Ministro della giustizia. –
Premesso che:
risulta  grave  la  situazione  dei  circa  450  detenuti o internati della
struttura penitenziaria di Sulmona (in via di ampliamento e già oggi la più
grande  dell’Italia  centrale  dopo quelle di Roma) i quali, per tutelare i
propri  diritti dinanzi alle magistrature di sorveglianza de L’Aquila, sono
sottoposti a pericolose e antieconomiche traduzioni di oltre 200 chilometri
complessivi,  con tempi di impegno ed esposizione al rischio di oltre 6 ore
per  ciascuna traduzione, per un totale di 2.304 ore complessive, nell’anno
2010,  per  i  detenuti,  e di 2.712 ore lavoro per il personale di Polizia
penitenziaria;
non  si hanno in Italia altre importanti strutture penitenziarie lasciate a
così  notevole  distanza  dal  tribunale  di  sorveglianza e dal giudice di
sorveglianza;
ritenuto inoltre che:
si  ritiene  urgente  l’istituzione  a  Sulmona  di  una sezione distaccata
dell’ufficio  di  sorveglianza  o  quanto meno di un ufficio del giudice di
sorveglianza,  strutture  sufficienti  da  sole ad azzerare tempi, rischi e
costi  delle  traduzioni,  e in tal senso si è espresso il Presidente della
Corte  d’appello  de  L’Aquila  nella  relazione di inaugurazione dell’anno
giudiziario  2011-2012  ove,  in  considerazione delle particolari distanze
esistenti  fra  L’Aquila e il circondario di Sulmona, ha espresso il parere
che  anziché  della  ventilata  soppressione  del  tribunale di Sulmona, si
necessiterebbe semmai di un proprio ufficio di sorveglianza;
dai  dati dell’allegato tecnico alla Relazione illustrativa dello schema di
decreto legislativo n. 155 del 2012 emerge che il circondario del tribunale
di  Sulmona  è,  in  misura  assai vistosa, quello più distante, fra quelli
soppressi, dalla futura sede accorpante de L’Aquila;
in  tale  documento,  pur mancando qualsiasi dato sulle distanze dalla sede
accorpante  dei  restanti comuni del circondario, si riporta la distanza di
ben  112  chilometri  dell’attuale sede di Sulmona riconoscendo l’esistenza
delle    lamentate   difficoltà   di   collegamento,   giudicate   tuttavia
insufficienti a giustificare “da sole” la conservazione del tribunale;
della   gravità   di  tale  situazione  infrastrutturale  si  dà  atto  sia
nell’ordinanza   in   data  21  dicembre  2012  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale   del   tribunale   di  Montepulciano,  ove  si  rileva  che
quest’ultimo  tribunale  è  secondo  solo  a  quello  di  Sulmona  quanto a
penalizzazione  della  cittadinanza  interessata;  sia  nell’ordinanza  del
tribunale  di  Sulmona  in data 21 febbraio 2013, ove si evidenziano le non
ragionevoli  difficoltà  di accesso alla sede accorpante dalla totalità dei
comuni  del  circondario  di  Sulmona,  taluni  ubicati  sino  ad oltre 150
chilometri  dalla  nuova  sede  su percorsi di montagna con temperature che
scendono  sino  ad  oltre  20  gradi  sotto  lo  zero;  sia nella relazione
inaugurale  dell’anno  giudiziario  2011-2012  del  Presidente  della Corte
d’appello  de  L’Aquila, ove si segnala che il circondario del Tribunale di
Sulmona si estende in aree interamente di montagna, poste per la gran parte
oltre i 1.200 metri di altitudine, notevolmente distanti da qualsiasi altra
possibile  sede,  carenti di infrastrutture di collegamento al capoluogo di
provincia e soggette a sfavorevoli condizioni meteorologiche, con frequente
presenza  sulle  strade di neve e ghiaccio nel periodo invernale, e che per
tali  ragioni,  come  già  detto,  oltre  che  per  la  presenza  della più
importante  struttura  penitenziaria  della  regione, il tribunale, anziché
della  ventilata  soppressione, necessiterebbe semmai di un proprio ufficio
di sorveglianza;
contrastanti  con  la  decisione di sopprimere il tribunale di Sulmona sono
sia  i precedenti studi del Consiglio superiore della magistratura in punto
di  accessibilità alla sede giudiziaria, ove si rileva che nelle situazioni
caratterizzate  da  particolari  difficoltà  di  collegamento  il “presidio
giudiziario  va conservato comunque”, sia lo specifico criterio della legge
delega,  il  quale impone di tener conto delle specificità territoriali del
bacino di utenza in riferimento alla situazione infrastrutturale;
la  mancata  considerazione di tali aspetti era stata segnalata nel parere,
in  data  9  luglio 2012, reso dal Csm sullo schema di decreto legislativo,
ove si osservava, con evidente riferimento alle posizioni più problematiche
quale  in  primo luogo quella del tribunale di Sulmona, che in taluni casi,
la  distanza  chilometrica tra il nuovo tribunale di riferimento e i comuni
del  circondario più lontani da questo è particolarmente elevata in termini
spaziali  e  di  tempi  di percorrenza, con rischio evidente, in assenza di
sicuri  elementi  conoscitivi circa una effettiva applicazione, ai fini dei
disposti   accorpamenti,   dei   criteri   della  distanza  chilometrica  e
dell’ampiezza  del  bacino  di  utenza, di incongruità in sede attuativa in
grado  di comportare disagi organizzativi eccessivi sia per la popolazione,
sia per il servizio giustizia,
si chiede di sapere:
se  tale  situazione  non sia considerata dal Ministro altamente lesiva dei
diritti  dei  detenuti,  sottoposti  a vessanti trasferimenti ogniqualvolta
intendano  far  valere  i  propri  diritti  dinanzi  alla  giurisdizione di
sorveglianza   e  dei  diritti  del  personale  di  Polizia  penitenziaria,
impegnato  in  lunghe  attività  di  scorta  con  esposizione al rischio, a
giudizio  dell’interrogante inutile, e sottrazione alla necessaria attività
di vigilanza interna all’istituto;
se  detta  situazione  non  debba ritenersi in contrasto con le finalità di
riduzione  delle  attività  di  traduzione  di  detenuti  enunciate nei più
recenti  atti  di  indirizzo  governativi  e  nelle  più recenti riforme in
materia penale;
se  il  Governo non ritenga che si renda urgente l’istituzione a Sulmona di
una  sezione  distaccata  dell’ufficio  di sorveglianza o quanto meno di un
ufficio  del  giudice  di  sorveglianza,  strutture  sufficienti da sole ad
azzerare tempi, rischi e costi delle traduzioni;
se   la   soppressione   del   tribunale  di  Sulmona,  rendendo  altamente
problematica  l’ormai  indilazionabile  istituzione  dei suddetti uffici di
sorveglianza  e  determinando  viceversa l’ulteriore cospicuo incremento di
traduzioni  conseguente alla necessità di delegare all’autorità giudiziaria
de  L’Aquila anche gli interrogatori ed esami testimoniali richiesti in via
di  prova  delegata  su detenuti o internati presso la struttura di Sulmona
(prove  attualmente  svolte  in assenza di traduzione alcuna dai magistrati
del  tribunale  di  Sulmona),  non  si ponga in evidente contrasto con tali
esigenze;
se  l’urgenza  di  istituire gli uffici di sorveglianza non renda parimenti
urgente  l’esercizio da parte del Governo del potere di cui all’articolo 1,
comma 5, della legge n. 148 del 2011, di rettificare il decreto legislativo
7  settembre  2011, n. 155, allo scopo di escludere il tribunale di Sulmona
dalla  tabella  degli  uffici  soppressi  e  di consentire la contemporanea
istituzione  a Sulmona dell’indispensabile sezione distaccata del Tribunale
di Sorveglianza o quanto meno dell’ufficio del Giudice di Sorveglianza;
se   la   soppressione  del  tribunale  di  Sulmona,  avuto  riguardo  alle
convergenti  valutazioni  espresse dal Csm e dagli uffici giudiziari che si
sono   già  pronunciati  sulla  possibile  incostituzionalità  del  decreto
legislativo  nonché  dallo  stesso  Governo  sulle  rilevate  difficoltà di
collegamento, non sia ritenuta dal Governo medesimo in potenziale contrasto
con   i   fondamentali   principi  costituzionali  in  materia  di  diritti
inviolabili  sia  dei  residenti che della popolazione carceraria, principi
che  non  consentono  la messa in pericolo di tali diritti né consentono la
creazione  di  condizioni  di accesso alla sede giudiziaria suscettibili di
porsi quali fattori dissuasivi all’esercizio dei medesimi;
se  il  Governo,  infine,  non  ritenga  che  il  concorso delle non comuni
difficoltà  di collegamento e delle gravi conseguenze, per il trattamento e
i   diritti   dei   detenuti,  che  verrebbero  determinate  dall’ulteriore
isolamento  dell’importante  struttura  penitenziaria,  non rendano urgente
l’esercizio  da parte del Governo del potere di cui al citato art. 1, comma
5, al fine di escludere il tribunale di Sulmona dalla tabella dei tribunali
soppressi  e  l’immediata istituzione presso il tribunale di Sulmona di una
sezione distaccata del tribunale di sorveglianza o di un ufficio di giudice
di sorveglianza.